domenica 17 luglio 2011

LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE

“Il datore di lavoro dovrebbe considerare che, anche in Thailandia, i dipendenti hanno il diritto alla liquidazione a meno che il licenziamento avvenga per giusta causa”


In Thailandia, il datore di lavoro che licenzia il proprio dipendente deve prendere in considerazione se il dipendente e’ protetto dalle norme Thailandesi in materia di lavoro, se il licenziamento puo’ avvenire esclusivamente previa autorizzazione dell’Ufficio del Lavoro e/o in circostanze dove viene richiesta notifica all’Ufficio del Lavoro. Il dipendente puo’ rivolgersi al Dipartimento del Lavoro per accertarsi dei propri diritti e puo’ anche avvalersi del diritto di chiedere che il Dipartimento contatti il datore di lavoro qualora ritenga di essere stato trattato ingiustamente. Qualora il datore di lavoro non si trovi d’accordo con l’interpretazione data dall’Ufficio del Lavoro, in tal caso dovra’ aspettarsi una citazione presso il Tribunale del Lavoro e pertanto diventa qui’ di fondamentale importanza la consulenza solida e affidabile di un reputato ufficio legale, cosa consigliata anche ai Direttori del Personale qualora sorgano dubbi.

LIQUIDAZIONE

Il datore di lavoro dovrebbe considerare che, anche in Thailandia, i dipendenti hanno il diritto alla liquidazione a meno che il licenziamento avvenga per “giusta causa”. L’ammontare della liquidazione varia a seconda della durata del rapporto di lavoro come segue:

a) almeno 120 giorni consecutivi ed inferiore ad 1 anno: viene riconosciuta una liquidazione non inferiore a 30 volte l’ultima paga giornaliera o comunque non inferiore all’ultimo stipendio mensile;
b) almeno 1 anno consecutivo ed inferiore a 3 anni: viene riconosciuta una liquidazione non inferiore a 90 volte l’ultima paga giornaliera o comunque non inferiore al totale stipendi degli ultimi 3 mesi;
c) almeno 3 anni consecutivi ed inferiore a 6 anni: viene riconosciuta una liquidazione non inferiore a 180 volte l’ultima paga giornaliera o comunque non inferiore al totale stipendi degli ultimi 6 mesi;
d) almeno 6 anni consecutivi ed inferiore a 10 anni: viene riconosciuta una liquidazione non inferiore a 240 volte l’ultima paga giornaliera o comunque non inferiore al totale stipendi degli ultimi 8 mesi;
e) oltre i 10 anni consecutivi: viene riconosciuta una liquidazione non inferiore a 300 volte l’ultima paga giornaliera o comunque non inferiore al totale stipendi degli ultimi 10 mesi;

PAGAMENTO AL POSTO DELLA NOTIFICA DI LICENZIAMENTO

Nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, il dipendente ha diritto ad un preavviso avente durata di almeno 1 salario intero. Qualora tale periodo risultasse piu’ lungo di 3 mesi, il termine di notifica sara’ di 3 mesi. E’ possibile licenziare in tronco dietro compensazione per il mancato preavviso. Tuttavia, sia il preavviso che la compensazione possono non figurare nel caso in cui il dipendente:

a) disobbedisce volontariamente o e’ abitualmente negligente agli ordini impartiti dal datore di lavoro;
b) e’ assente dal posto di lavoro;
c) e’ reo di grossa mancanza disciplinare o agisce in maniera incompatibile con il fedele e doveroso compimento dei suoi doveri;

Se il datore di lavoro non provvede a regolare il dipendente con un contratto di lavoro appropriato, potrebbe trovarsi in condizione da non riconoscere specifici diritti al dipendente e come conseguenza dover pagare piu’ della pura e semplice liquidazione.

CAUSE CHE ESCLUDONO IL DATORE DI LAVORO DAL PAGARE LA LIQUIDAZIONE

Il datore di lavoro non e’ tenuto a pagare la liquidazione al dipendente licenziato per i seguenti motivi:




  • dimissioni volontarie del dipendente;



  • disonesta’ durante l’espletazione del proprio lavoro o per aver commesso volontariamente un crimine contro il datore di lavoro;



  • per aver causato intenzionalmente una perdita al datore di lavoro;



  • grossa negligenza risultante in una perdita cospicua per il datore di lavoro;



  • violazione delle norme di lavoro e di buona condotta dopo che il datore di lavoro ha gia’ emesso procedimenti disciplinari eccezione fatta per casi seri dove il datore di lavoro non e’ tenuto a dare provvedimenti disciplinari;



  • assenteismo non giustificato per un periodo di almeno 3 giorni consecutivi;



  • imprigionamento con sentenza passata in giudicato;


LICENZIAMENTO INGIUSTO


In aggiunta alla liquidazione, il dipendente puo’ chiedere i danni al datore di lavoro qualora ritenga di essere stato licenziato ingiustamente. Il Tribunale del Lavoro puo’ reintegrare il dipendente qualora ritenga che il licenziamento sia stato ingiusto. Qualora sussista l’incompatibilita’ nel rapporto di lavoro tra datore e dipendente, il Tribunale puo’ fissare una compensazione da pagare al dipendente che varia a seconda della sua eta’, della durata del rapporto di lavoro, degli inconvenienti subiti a causa della perdita del lavoro e naturalmente della liquidazione maturata. In tale situazione, le spese extra sia del procedimento legale che nel provare chi ha torto o ragione possono facilmente superare la pura liquidazione, pertanto e’ necessaria una bella analisi nel valutare se ne vale veramente la pena imbarcarsi in una causa legale nel provare la propria ragione o arrangiarsi tra le parti in causa fuori dal tribunale.

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